L’accordo di separazione consensuale/divorzio congiunto ovvero la sentenza di separazione giudiziale/divorzio giudiziale devono disciplinare alcuni aspetti essenziali della vita familiare che, fatte salve le situazioni particolari, possono essere riassunti nel modo seguente: affidamento e regime di visita della prole, assegnazione della ex casa coniugale, assegno di mantenimento.
I figli minori devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, tranne nell’ipotesi di situazioni particolari ed eccezionali che possono indurre il Giudice ad optare per l’affidamento esclusivo dei figli minori in favore di un solo genitore; ciò determina che le decisioni importanti (cure mediche, indirizzo scolastico, viaggi, etc…) che attengono ai figli minori devono essere assunte con il consenso di entrambi i genitori.
Tuttavia, gli stessi minori dovranno avere il domicilio prevalente presso uno solo dei genitori (normalmente, la madre), con il quale convivranno; all’altro genitore viene riconosciuto il diritto di incontrare e di tenere con sè i figli minori nei giorni e nelle ore che verranno concordati dalle parti (nel caso di separazione consensuale e divorzio congiunto) o che verranno stabiliti dal Giudice (nell’ipotesi di separazione giudiziale e divorzio giudiziale).
Il godimento della ex casa coniugale, a prescindere che sia di proprietà di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sia condotta in locazione, viene assegnato al genitore presso il quale i figli hanno il domicilio prevalente; ed infatti, l’assegnazione della casa coniugale viene effettuata nell’interesse dei figli, affinchè questi non subiscano un trauma a seguito del trasferimento presso altra abitazione.
Ovviamente, il coniuge “favorito” dal provvedimento di assegnazione perderà tale “privilegio” non appena tutti i figli si saranno trasferiti altrove o avranno raggiunto l’autonomia economica.
In base alla situazione lavorativa ed economica dei coniugi, uno dei due potrebbe essere obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento mensile in favore dell’altro; mentre, a prescindere dalla situazione economica delle parti, il genitore non collocatario dovrà corrispondere al genitore collocatario (il genitore presso cui sono domiciliati i figli) un congruo contributo per il mantenimento dei figli minori e dei figli maggiorenni che non abbiano ancora raggiunto l’autonomia economica.
L’assegno di mantenimento in favore dei figli riguarderà le esigenze ordinarie (vitto, alloggio, abbigliamento, svaghi, etc…) e quindi viene definito “mantenimento ordinario”; si tratta di un importo mensile costante che viene rivalutato annualmente in base all’indice Istat.
Al suddetto assegno di mantenimento ordinario andrà aggiunto un contributo mensile (pari al 50% o alla diversa quota che verrà stabilita) alle spese straordinarie (mediche e scolastiche) necessarie per i figli, spese che verranno anticipate e documentate dal genitore collocatario.