Nell’anno 2016 è stata approvata la Legge n. 76/2016 (cosiddetta Legge Cirinnà) che disciplina la “unione civile” e la “convivenza di fatto” tra persone che non abbiano contratto matrimonio.
La “unione civile” è un istituto giuridico che tutela la convivenza tra persone dello stesso sesso, garantendo loro alcuni dei diritti e dei doveri tipici del matrimonio.
Nel caso della “unione civile” non scatta l’obbligo di fedeltà nè quello di collaborazione; tuttavia, entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni dell’unione.
Il regime patrimoniale della “unione civile”, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
Dal punto di vista successorio, l’unione civile conferisce alle coppie il diritto alla legittima.
Lo scioglimento dell’unione civile ha effetto immediato, poichè non è previsto alcun periodo di separazione.
La “convivenza di fatto”, invece, è un istituto giuridico che tutela i soggetti (omosessuali o eterosessuali) che, di fatto, vivono come se fossero unite in matrimonio, pur non essendolo, e che hanno deciso di non sancire il loro legame attraverso l’unione civile.
Secondo la normativa, per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La convivenza di fatto può essere attestata tramite un’autocertificazione redatta in carta libera e presentata presso il Comune di residenza, nella quale i due soggetti dichiarano di convivere nello stesso indirizzo anagrafico; il Comune, fatti gli opportuni accertamenti, rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia.
Lo status di “convivente di fatto” conferisce ai due soggetti alcuni diritti ed alcune facoltà che spettano al coniuge: diritto di visita in istituto penitenziario; diritto di visita e di assistenza nelle strutture ospedaliere; diritto di essere delegato, in caso di malattia grave dell’altro convivente, per assumere tutte le decisioni che lo riguardano in ambito di salute; diritto di succedere al convivente defunto nel contratto di locazione, oltre che di essere inserito nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari.