Il procedimento di pignoramento è lo strumento che consente (se avrà esito positivo!) il recupero di un credito “certificato” da un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, etc…).
Il pignoramento è preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto; quest’ultimo è l’atto con cui il creditore diffida il debitore a provvedere al pagamento della somma dovuta entro il termine di dieci giorni dalla notifica.
Trascorso il detto termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di precetto, il creditore può intraprendere, entro gli ulteriori ottanta giorni, tramite l’intervento dell’ufficiale giudiziario, uno dei seguenti pignoramenti: mobiliare presso il debitore, mobiliare presso terzi, immobiliare.
Il pignoramento mobiliare presso il debitore consiste nel pignoramento di beni mobili presenti all’interno dell’abitazione o dell’attività commerciale del debitore, ma può riguardare anche un veicolo intestato al debitore; l’ufficiale giudiziario, avendo ricevuto preventivamente dal creditore l’originale del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, già regolarmente notificati, si reca sui luoghi e redige un verbale di pignoramento, nel quale elenca i beni pignorati ed il loro valore commerciale approssimativo.
Successivamente, la parte creditrice presenta in Tribunale l’istanza di vendita dei beni pignorati e, a seguito di udienza, vengono fissate le date delle aste; solo a quel punto, i beni verranno materialmente prelevati dall’istituto vendite giudiziarie per condurli nel luogo ove si svolgeranno le aste.
Il pignoramento mobiliare presso terzi consiste in un atto che viene notificato dall’ufficiale giudiziario (già munito del titolo esecutivo e dell’atto di precetto precedentemente notificati) al debitore esecutato ed al terzo pignorato (un ente o soggetto che a sua volta è debitore nei confronti del debitore esecutato).
Il suddetto atto di pignoramento contiene una diffida rivolta al terzo pignorato, con la quale si invita quest’ultimo a dichiarare (tramite un’attestazione da inviare tramite pec all’avvocato del creditore) se effettivamente sia debitore nei confronti del debitore esecutato ed a quanto ammonta tale debito; al contempo, l’atto di pignoramento contiene un invito, rivolto al debitore esecutato, a comparire innanzi al Giudice dell’Esecuzione (Tribunale competente per territorio sulla scorta del luogo di residenza del debitore) per l’udienza che si terrà in una certa data.
Il creditore, successivamente alle dette notifiche, dovrà ritirare il titolo esecutivo, l’atto di precetto e l’atto di pignoramento dall’Ufficiale Giudiziario ed iscriverlo a ruolo innanzi al Tribunale.
In occasione dell’udienza, l’avvocato del creditore, nell’ipotesi di dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato, chiederà al Giudice dell’esecuzione di assegnare al proprio assistito le somme pignorate; il Giudice, con propria ordinanza, disporrà l’assegnazione delle somme pignorate nei limiti dell’importo del credito indicato nell’atto di precetto, oltre le spese legali liquidate per il procedimento esecutivo.
A quel punto, l’avvocato del creditore notificherà al terzo pignorato la suddetta ordinanza di assegnazione, indicando le coordinate bancarie del proprio assistito, così da consentirne il pagamento.
Il pignoramento immobiliare consiste in un atto che viene notificato dall’Ufficiale Giudiziario (già munito del titolo esecutivo e dell’atto di precetto precedentemente notificati) al debitore esecutato, nel quale vengono indicati i beni immobili (terreni e/o case) oggetto di pignoramento.
Il creditore poi provvederà ad iscrivere a ruolo il procedimento di pignoramento innanzi al Tribunale, ma anche a trascrivere l’atto di pignoramento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare ed a richiedere al Giudice la vendita dei beni pignorati.
Il Giudice dell’Esecuzione (Tribunale competente per territorio sulla scorta del luogo di ubicazione dei beni pignorati), a seguito di udienza, nominerà un CTU per la stima e la consistenza dei beni pignorati e successivamente verranno fissate le aste.