La legislazione italiana, a differenza di quella vigente negli altri paesi, prevede che i coniugi possano richiedere il divorzio solamente dopo che sia trascorso un certo termine dalla separazione, e ciò al fine di consentire alla coppia di riflettere sulla possibilità di una riconciliazione.
Ed infatti, i coniugi rimangono tali sebbene sia intervenuta una sentenza di separazione o un decreto di omologa; il vincolo coniugale si scioglie solamente a seguito del divorzio.
Il superiore termine di “riflessione” che deve intercorrere tra la separazione e l’avvio del procedimento di divorzio è di sei mesi, nell’ipotesi di separazione consensuale, ovvero di un anno, nel caso di separazione giudiziale.
Ovviamente, ciò determina due conseguenze importanti: i coniugi non potranno contrarre un nuovo matrimonio se non dopo la sentenza che dichiarerà il loro divorzio; la morte di uno dei due coniugi, anche dopo la separazione, ma prima della declaratoria di divorzio, consentirà all’altro di ereditare.
Occorre precisare che il divorzio non interviene automaticamente, una volta trascorsi i termini sopra indicati dalla separazione; ed infatti, necessita che uno (nel caso di divorzio giudiziale) o entrambi i coniugi (nel caso di divorzio congiunto) presentino la richiesta al Tribunale.
Il procedimento per il divorzio, in linea di massima, è uguale a quello per la separazione (leggasi l’altro articolo in proposito).
Anche in questo caso, a seconda che vi sia l’accordo dei coniugi o meno, è prevista la possibilità del “divorzio congiunto” o del “divorzio giudiziale”, con le medesime tappe previste per la separazione (leggasi gli altri articoli in proposito).
Le condizioni che sono state concordate dalle parti in sede di separazione consensuale, ovvero, le condizioni che sono state prescritte dal Tribunale in sede di separazione giudiziale non sono vincolanti nel procedimento di divorzio e, pertanto, possono essere rimesse in discussione dalle parti (nel caso di divorzio congiunto) o dal Tribunale (nell’ipotesi di divorzio giudiziale).