La pensione di reversibilità spetta anche all’ex coniuge, separato o divorziato.
Nell’ipotesi di intervenuta separazione tra i coniugi, la pensione di reversibilità in favore del coniuge del pensionato deceduto spetta in ogni caso.
Nell’ipotesi di intervenuto divorzio, invece, devono ricorrere tre presupposti affinchè l’ex coniuge possa percepire la pensione di reversibilità del pensionato deceduto: deve percepire già l’assegno di divorzio dal defunto; non deve avere contratto nuove nozze; il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.
Nell’ipotesi che l’ex coniuge defunto abbia contratto un nuovo matrimonio (tra la declaratoria di divorzio ed il decesso), la pensione di reversibilità spetterà in parte all’ex coniuge divorziato ed in parte al nuovo coniuge superstite, e ciò in proporzione alla durata dei rispettivi due matrimoni, ma anche in base alle condizioni reddituali ed economiche dei superstiti.