Il coniuge divorziato ha diritto ad una quota del TFR maturato dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La detta quota è pari al 40% del TFR riferibile agli anni di matrimonio coincidenti con il rapporto di lavoro; gli anni di matrimonio da considerare sono quelli che vanno dalla data di celebrazione del matrimonio fino alla data di presentazione della domanda di divorzio.
Pertanto, il diritto a ricevere la detta quota del TFR maturato dall’ex coniuge scatta solamente se al momento della cessazione del rapporto di lavoro sia stata già proposta la domanda di divorzio; in caso contrario, qualora cioè al momento della cessazione del rapporto di lavoro vi sia in corso solo la separazione, all’altro coniuge non spetterà alcunchè.
Ma non è tutto, perchè occorrono altri due requisiti: l’ex coniuge può vantare il diritto a percepire una quota del TFR solamente se non è passato a nuove nozze e se è titolare di un assegno divorzile periodico.
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