Le condotte vessatorie e persecutorie poste in essere dal datore di lavoro ai danni del lavoratore dipendente (cosiddetta “condotta mobbizzante”) possono condurre ad una condanna penale del datore di lavoro per il reato di lesioni personali punito dall’art. 582 del codice penale.
Ovviamente, andrà provata l’esistenza della patologia ed il nesso di causalità con la condotta mobbizzante. Secondo parte della giurisprudenza, il mobbing costituisce malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL.
Parte della giurisprudenza, infatti, ritiene che si possa riconoscere la sussistenza di una malattia indennizzabile dall’INAIL anche nell’ipotesi che questa non sia stata causata dallo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, ma dalle condizioni ambientali in cui le dette mansioni vengono svolte.
Ovviamente, il lavoratore avrà l’onere di provare la riconducibilità della malattia alla condotta del datore di lavoro.
Nell’ipotesi di mobbing fra colleghi (cosiddetto “mobbing orizzontale”), il datore di lavoro che venga condannato al risarcimento dei danni per non avere tutelato l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore vittima della condotta vessatoria posta in essere da altro lavoratore/collega, potrà rivalersi nei confronti di quest’ultimo.