L’art. 540, secondo comma, del codice civile attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, nonché il diritto di uso sui mobili ed arredi ivi custoditi; tale norma scaturisce dall’esigenza di consentire al coniuge superstite di continuare a godere, anche dopo il decesso del coniuge, del luogo e delle cose dove si svolgeva la vita coniugale, e ciò alle medesime condizioni.
Pertanto, il coniuge superstite non può subire limitazioni al suo diritto di abitazione, ma potrà continuare a godere dell’intera residenza familiare, nelle medesima misura rispetto al momento della morte dell’altro coniuge.
Il coniuge superstite, così come confermato recentemente dalla Corte di Cassazione, ha la facoltà di concedere il diritto di abitare nell’immobile oggetto di successione solo ad alcuni dei propri figli, escludendone altri.
La Cassazione ha affermato che i figli, a differenza del coniuge superstite, sono – di fronte alla vicenda successoria – nudi proprietari della loro quota della casa familiare sulla quale non scatta alcun compossesso col coniuge superstite.