L’accordo di separazione consensuale/divorzio congiunto ovvero la sentenza di separazione giudiziale/divorzio giudiziale devono disciplinare alcuni aspetti essenziali della vita familiare che, fatte salve le situazioni particolari, possono essere riassunti nel modo seguente: affidamento e regime di visita della prole, assegnazione della ex casa coniugale, assegno di mantenimento.

Le condizioni sopra elencate, a prescindere che siano concordate dalle parti o imposte dal Giudice, non sono mai definitive, poichè mantengono la loro efficacia fino a quando la situazione delle parti e dei figli rimane inalterata.

Pertanto, nell’ipotesi che dovesse mutare uno dei fattori che ha determinato l’applicazione di una certa condizione, la parte che vi ha interesse potrebbe iscrivere a ruolo il ricorso innanzi al Tribunale competente, illustrando la nuova situazione venutasi a determinare e formulando la propria richiesta di modifica.

Il Tribunale fisserà, con decreto, la data dell’udienza per la comparizione delle parti, onerando il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla controparte; quest’ultima si costituirà in giudizio, con l’assistenza del proprio avvocato, depositando una memoria di costituzione, con la quale replicherà a quanto dedotto dalla parte ricorrente e formulerà le proprie richieste.

Il Tribunale, esaminati i rispettivi atti difensivi (ricorso e memoria di costituzione) e le prove fornite, emetterà un’ordinanza, con la quale confermerà o modificherà le condizioni.

E’ bene precisare che la modifica di una o più condizioni potrebbe essere concordata e richiesta congiuntamente da entrambe le parti, nell’ipotesi che queste ultime dovessero, in modo obiettivo e leale, rendersi conto della opportunità/necessità di tale modifica.

A titolo esemplificativo, il mutamento della condizione economica di una delle parti o dei figli beneficiari dell’assegno di mantenimento potrebbe indurre colui/colei che vi abbia interesse  a richiedere la riduzione/aumento/eliminazione dell’assegno di mantenimento; la raggiunta autonomia economica di tutti i figli, potrebbe indurre il genitore che vi abbia interesse a richiedere la revoca del provvedimento di assegnazione del godimento della ex casa coniugale; il trasferimento in altra località di uno dei genitori, potrebbe indurre l’altro a richiedere la modifica del regime di visita dei figli minori.

E’ bene precisare che l’istanza di modifica delle condizioni può essere formulata anche nel corso del giudizio di separazione o di divorzio, nell’ipotesi che, successivamente all’ordinanza emessa dal Presidente a seguito della prima udienza, si sia verificato un cambiamento della situazione; in questo caso non verrà iscritto a ruolo un nuovo fascicolo, ma verrà aperto un sub-procedimento rispetto a quello principale già pendente.

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