La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10464 del 03.06.2020, ha stabilito che, nell’ipotesi di contestazione dell’eccesso di velocità, il conducente che propone ricorso avverso il verbale di contestazione, mettendo in discussione l’affidabilità dell’autovelox, non deve fornire alcuna prova sul difetto di funzionamento dell’apparecchio; ed infatti, sarà il giudice tenuto ad accertare che l’apparecchio sia stato sottoposto alla taratura periodica, ordinando all’ente che ha elevato il verbale di produrre i relativi certificati.
In assenza di tale certificati, la multa dovrà essere annullata.
All’ente che ha elevato il verbale non basterà produrre in giudizio il certificato di messa in opera o di omologazione dell’apparecchio per dimostrarne il corretto funzionamento; ed infatti, la prova dovrà riguardare la corretta taratura periodica che il giudice deve accertare in ogni caso se il conducente contesta la funzionalità dell’autovelox.
Pertanto, rispetto al passato, in cui chi contestava il verbale doveva provare il difetto di funzionamento dell’apparecchio, si è verificato un deciso mutamento giurisprudenziale, con conseguente inversione dell’onere della prova.