La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza, ha precisato che l’ente locale gestore della strada è tenuto a rimuovere tutte le insidie che possono causare un incidente; in caso contrario, è responsabile di quanto accaduto.
La Cassazione ricorda che, in base all’articolo 14 del Codice della Strada, gli enti proprietari delle strade sono tenuti: 1) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze; 2) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade; 3) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in caso di sinistro determinato a cattiva manutenzione della strada, risponde dei danni, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, il proprietario/gestore della strada, salvo che venga dimostrato il caso fortuito.
Pertanto, non spetta al danneggiato dare la prova dell’insidia o del trabocchetto e quindi dell’anomalia della strada, ma incombe sull’ente proprietario della strada pubblica l’onere di fornire al giudice la cosiddetta prova liberatoria (per esempio, che il fatto si è verificato per caso fortuito o forza maggiore, ovvero per esclusiva responsabilità del danneggiato).