Le condotte vessatorie e persecutorie poste in essere dal datore di lavoro ai danni del lavoratore dipendente (cosiddetta “condotta mobbizzante”) possono condurre ad una condanna penale del datore di lavoro per il reato di lesioni personali punito dall’art. 582 del codice penale. Ovviamente, andrà provata l’esistenza della patologia ed il nesso di causalità con la…